Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 30/07/1999 n. 300

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.

Art. 72 - Rappresentanza in giudizio

1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni. Sezione III Disposizioni transitorie

Art. 73 - Gestione e fasi del cambiamento

1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.

5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927 n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990 n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991 n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980 n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 74 - Disposizioni transitorie sul personale

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo, e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero.

5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI

Art. 75 - Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria

1. Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi

a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza

b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresi autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.

Art. 76 - Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997 n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Art. 77 - Disposizioni per l'università e la ricerca

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonchè non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.

Art. 78 - Disposizioni per le politiche agricole

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, art. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.

 

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